
Il 10 novembre 2018 entra in vigore il Decreto del Ministero della Salute del 10 agosto 2018 Determinazione degli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.236 del 10 ottobre 2018, che abroga i precedenti decreti del Ministero della sanità del 29 novembre 1985, del 2 agosto 1991 e del 3 agosto 1993.
Il Decreto riporta nell’Allegato 1 gli Standard di sicurezza per l’installazione e l’impiego di apparecchiature a risonanza magnetica per uso clinico con campo statico di induzione magnetica non superiore a 4 tesla.
L’allegato 1 riporta, tra l’altro che:
Il datore di lavoro ha l’obbligo di nominare con atto formale i RESPONSABILI PER LA SICUREZZA prima dell’avvio della fase progettuale.
Il datore di lavoro ha inoltre l’obbligo di assicurare i mezzi utili alla messa in atto del programma di garanzia della qualita’ e della sicurezza nell’uso clinico dell’Apparecchiatura RM definiti dai RESPONSABILI PER LA SICUREZZA fornendo loro tutti i mezzi necessari per la sua attuazione.
Le attribuzioni dei RESPONSABILI PER LA SICUREZZA devono essere espletate in via diretta e, solo nei casi previsti, possono essere delegate alle ulteriori competenze presenti nella struttura.
Tra le figure responsabil un ruolo centrale è svolto dall’ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN RM che ha i seguenti compiti:
- approva il progetto definitivo ai fini della conformita’ ai requisiti di sicurezza di cui ai presenti Standard;
- assicura la verifica della corrispondenza tra il progetto realizzato e quello approvato
- acquisisce, al termine dei lavori, copia delle dichiarazioni di conformita’ alla regola dell’arte o alle relative norme di buona tecnica degli impianti e dei dispositivi di sicurezza installati;
- acquisisce copia della documentazione rilasciata dalla Ditta fornitrice/produttrice/installatrice comprovante la corretta installazione e funzionalita’ dell’apparecchiatura RM;
- effettua un’analisi del rischio all’interno del Sito RM;
- identifica il percorso dei criogeni per il raggiungimento del Sito RM dal luogo di arrivo della fornitura;
- predispone le procedure da seguire in caso di emergenza;
- assicura la verifica periodica del perdurare del corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza e degli impianti accessori;
- elabora le norme interne di sicurezza per quanto attiene la gestione del rischio;
- assicura l’etichettatura dei dispositivi medici e delle attrezzature amovibili presenti all’interno del Sito RM;
- elabora il programma di garanzia della qualita’ per gli aspetti fisici;
- garantisce l’esecuzione periodica dei controlli di qualita’;
- assicura le verifiche periodiche di efficacia schermante della gabbia di Faraday;
- effettua la sorveglianza fisica dell’ambiente;
- segnala al datore di lavoro, ovvero ai suoi delegati, gli incidenti e mancati incidenti connessi alle tecnologie all’interno del Sito RM.
Possono svolgere la funzione di ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN RM i laureati magistrali in fisica o in ingegneria, in possesso di comprovata esperienza almeno triennale nell’ambito specifico della Risonanza magnetica.